Massimiliano Pompignoli

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza PISCINE in Emilia-Romagna

Piscina

 

1. Finalità

L’obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 all’interno delle piscine pubbliche e ad uso collettivo come meglio specificato al punto 2., in funzione dell’avvio della cd. Fase 2 di riapertura delle strutture e delle attività dopo il lock-down, con l’obiettivo di tutelare la salute dei turisti e clienti, degli operatori e dei collaboratori.

La specificità rappresentata dalle piscine è la fruizione contestuale di un numero significativo di persone, per attività molto diversificate che si svolgono nei solarium (per le piscine scoperte), nel bordo vasca e nelle vasche a seconda della loro tipologia, con gradi di esposizione al rischio covid-19 tra loro diversificati, a seconda che le attività natatorie o di balneazione siano svolte al coperto o all’aria aperta, considerando il plausibile aumento di frequentatori nel week-end e nei mesi estivi per tutte le piscine scoperte e, in particolare, per i parchi acquatici.

Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l’esigenza di una adeguata informazione a carico dei gestori, attraverso l’integrazione del regolamento interno (in rif. all’art. 4 della DGR 1092/2005) con apposita cartellonistica/segnaletica aggiuntiva, incentivando soprattutto una modalità divulgativa attiva da parte degli istruttori, degli assistenti bagnanti e di tutta la dotazione del personale, anche con la possibilità aggiuntiva di divulgare dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi per regolare flussi e sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti corretti.

Il presente documento contiene indicazioni rivolte alle piscine pubbliche o private aperte al pubblico (quali anche soci, clienti, ospiti, ecc.), alle piscine finalizzate alle attività sportive, al gioco acquatico e ad uso collettivo inserite anche in altre attività (pubblici esercizi, attività ricettive turistiche e agrituristiche, collettività, circoli, associazioni, palestre, centri estetici e simili, ecc.), al fine di prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti di bagnanti e frequentatori delle piscine, sia nei confronti del personale delle strutture, e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.

2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo

Il presente protocollo trova applicazione in relazione a tutte le attività che si svolgano nelle piscine pubbliche o private come da classificazione di cui art. 2 della DGR 1092/2005. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale e quelle alimentate ad acqua di mare. Le piscine non ad uso speciale e non alimentate con acqua termale inserite in centri termali sono invece incluse.

Il documento si articola pertanto nelle seguenti sezioni:

  1. PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO, COPERTE E SCOPERTE, RICREATIVE, PER IL

    BENESSERE, PER LA BALNEAZIONE E PER IL GIOCO ACQUATICO

  2. PISCINE RICETTIVE, TURISTICHE E AGRITURISTICHE
  3. PISCINE SPORTIVE E STRUTTURE CON VASCHE PER ATTIVITA’ SPORTIVA REGOLAMENTATA
  4. PISCINE A USO PRIVATO DI CONDOMINI E CASE PER VACANZA

1. Misure di carattere generale

Le piscine di categoria A sono già tenute alla garanzia e al rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a tutela degli utenti, come e nei termini previsti dall’ Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 e dalla DGR Emilia- Romagna 18/07/2005 n.1092, attraverso un sistema di autocontrollo, ben documentato, che, mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste dalle disposizioni regionali e statali relativamente alla gestione, costruzione, manutenzione e controllo delle piscine e consenta l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido e efficace, attraverso le figure responsabili designate (Responsabile della piscina, Responsabile degli impianti tecnologici e assistenti bagnanti come previsto anche dal DM 18/03/1996).

Tutte le misure previste da queste linee guida e dalle linee guida nazionali andranno integrate, nel documento di autocontrollo, con un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

Informazione e comunicazione

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l’adozione da parte dei gestori e delle figure responsabili di piscina di una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, nonché del divieto di accesso in caso di presenza di temperatura superiore a 37,5 °C e sintomatologia simil influenzale.

In particolare, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il gestore informa tutti i bagnanti, i frequentatori e i lavoratori della piscina circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, della piscina e delle aree di pertinenza, apposita segnaletica, integrando il regolamento di piscina, fornendo nella necessità depliants informativi e incentivando la divulgazione dei messaggi anche attraverso sistemi audio, monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti da tenere nel proprio impianto.

È obbligatorio l’uso delle mascherine negli ambienti chiusi ad uso promiscuo (reception, spogliatoi, servizi, bar, ecc…) e negli ambienti all’aperto dove eventualmente non è possibile mantenere il distanziamento di un metro (ingressi, percorsi, ecc.).

I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e dagli assistenti ai bagnanti.

Si deve raccomandare ai genitori/accompagnatori di avere cura e di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali, compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

Organizzazione degli spazi, dei locali, delle sezioni vasche, delle sezioni servizi e dei relativi accessi

A) PISCINEPUBBLICHEOPRIVATEAPERTEALPUBBLICO,COPERTEESCOPERTE,RICREATIVE,PER IL BENESSERE, PER LA BALNEAZIONE E PER IL GIOCO ACQUATICO

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti, della clientela, dei bagnanti e frequentatori di almeno 1 metro.
Al riguardo sono da privilegiare gli spazi all’aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. Particolare attenzione andrà dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di distanziamento dei servizi e delle postazioni.

Fino a diverse disposizioni nazionali, deve essere disposto il divieto di accesso del pubblico alle tribune, nonché il divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

Dispositivi di protezione individuale
L’accesso dei clienti è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine consentite) che dovranno essere indossate anche durante la permanenza nelle aree comuni al chiuso.
Analogamente il personale dipendente e i collaboratori devono utilizzare mascherine di protezione negli ambienti chiusi (reception, aree ristoro ecc.). Per gli addetti alla reception si potrà valutare l’installazione di schermature in plexiglass.

Pulizia, disinfezione e sanificazione
Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana dei locali, ambienti, sezioni, postazioni di lavoro, mentre la sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.
Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione sono rinvenibili nel documento “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di qui denominato Indicazioni pulizia e disinfezione).
In via generale è necessario che il gestore e/o il Responsabile della piscina pianifichi il programma di intervento di pulizia che sarà differenziato in base all’utilizzo degli spazi e orientato sulle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto e quelle più manipolate (maniglie, pulsantiere, piani dei tavoli, ecc).
Deve essere svolta una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare.
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
Si sottolinea la necessità di assicurare, oltre all’esecuzione dell’attività di pulizia e disinfezione, la disponibilità in vari punti dell’impianto di piscina di erogatori con soluzione disinfettante per l’igienizzazione delle mani, in particolare all’ingresso, nelle aree di frequente transito, negli spogliatoi, nell’area solarium e nelle aree più strategiche dell’impianto natatorio.

2. Ingresso clienti

Gli accessi all’impianto natatorio devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Ove opportuno, in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, potranno essere individuati percorsi dedicati differenziati per l’ingresso e l’uscita dallo stabilimento da parte dei clienti. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, con adeguati dispositivi, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

Il gestore e/o il Responsabile di Piscina redige un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Gli impianti di piscina che abbiano di norma, o in particolari giornate, un afflusso consistente di persone, utilizzeranno il più possibile sistemi per contingentare gli ingressi, ad esempio su prenotazione attraverso modalità informatica o telefonica.

Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base alle misure atte a garantire il necessario distanziamento interpersonale come da successivo par. 3.
A tal fine i gestori degli impianti di piscina con ampi solarium e maggiore affluenza di frequentatori (ad esempio parchi acquatici, circoli, piscine pubbliche scoperte, ecc…) possono utilizzare sistemi e piattaforme on line che consentano di verificare e prenotare i posti ombrellone, lettini e altri servizi disponibili nella struttura; va mantenuto l’elenco delle presenze per 14 giorni.

Il personale addetto al ricevimento e all’accompagnamento dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplets e aerosol (es. mascherine chirurgiche o altre mascherine consentite) e dovrà fornire ai clienti in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all’interno dello stabilimento per prevenire i rischi.

Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, si potrà altresì promuovere l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web.

In caso di pioggia o cattivo tempo i bagnanti e i frequentatori delle piscine scoperte, ad eccezione dei dipendenti e collaboratori, non potranno sostare nei locali dell’impianto, qualora le aree di pertinenza sia coperte che scoperte non possano garantire le distanze consentite (sedute ristorante, bar, sale, reception, gazebo, pontili, cabine, spogliatoi, etc).

3. Servizi vasche e aree solarium

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale, occorre definire misure di distanziamento minime nelle vasche e aree pertinenti nonché nel solarium e tra le attrezzature rese disponibili nelle distese, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale all’interno dell’impianto di piscina, delle vasche, del piano vasca e nelle aree solarium e verdi, ci si deve regolare come segue:

  • –  La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
  • –  La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
  • –  Relativamente ad attività motorie organizzate in acqua (acquagym, aquabike, etc.) il parametro da seguire è quello di 2 metri di distanza a persona.
  • –  Le vasche idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
  • –  Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di m2 12 a paletto. In caso

di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

– Dovrà essere regolamentata la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore della piscina alcuna verifica in merito.
I gruppi di amici devono comunque mantenere la distanza interpersonale e non creare assembramenti.

Occorre provvedere alla pulizia quotidiana e alla disinfezione periodica con soluzione igienizzante a base di cloro di tutte le attrezzature in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti. La disinfezione delle attrezzature dovrà comunque essere garantita ad ogni cambio di clientela.

Al fine di gestire un ordinato accesso ai servizi solarium, la riduzione delle tempistiche di registrazione in ingresso, e la tracciabilità delle presenze al fine di coadiuvare gli organi preposti, si promuove altresì:

  •   la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l’annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati;
  •   l’individuazionedimodalitàditransitodaeversolepostazioni/ombrelloniestazionamento/movimento

    sulla battigia;

  •   l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento (steward),

    adeguatamente formato, che illustri alla clientela le misure da rispettare.

    4. Spogliatoi, Servizi igienici-docce-cabine

    Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce vanno organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

    Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

    Servizi igienici e docce (sia per bagnanti/frequentatori che per lavoratori): occorre prevedere la pulizia dei servizi igienici e delle docce più volte, in relazione all’afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

    Spogliatoi collettivi e cabine a rotazione: occorre prevedere la pulizia più volte, in relazione all’afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre all’igienizzante per le mani, Kit con accessori per autopulizia quali prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

    Cabine nei solarium: evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare. Occorre garantire disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici.

    5. Ristorazione-bar

    Tutte le indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell’attività di bar e ristorazione sono descritte nelle “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2”, in allegato.
    Al fine di limitare l’accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell’area di somministrazione, si promuove l’attivazione di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all’ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

6. Aree giochi adulti e bambini

Aree giochi per bambini

Le aree gioco per bambini vanno delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Ove dotate di attrezzature queste devono essere disinfettate periodicamente. Al riguardo costituisce utile riferimento il Protocollo di regolamentazione sui Centri Estivi.

Giochi da “spiaggia” ed attività sportive in circoli, parchi acquatici, ecc.:

I giochi da “spiaggia” e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa (art. 1 c. 1 lett. f) DPCM 26 aprile: l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri).

Per quanto riguarda gli sport da “spiaggia” a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalla federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE.), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive occorre rimettersi ai divieti e alle indicazioni governative in materia.

7. Intrattenimento e pubblico spettacolo

Fermo restando che occorrerà fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid, non sono consentiti intrattenimenti danzanti ed eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. Sarà vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività a favorire raggruppamenti anche se rientranti nel medesimo target.

8. Piscine

Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione occorre assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.
Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti.

La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore, nel registro dei controlli dovranno essere tutti documentati. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione, in autocontrollo, a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio.

I controlli interni dovranno altresì prevedere la ripetizione di analisi di laboratorio durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina che dovranno essere inserite nel regolamento di piscina e maggiormente ribadite ai bagnanti, anche con apposita cartellonistica posta negli spogliatoi e nei punti più visibili dell’impianto di piscina: <<prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi>>.

Le piscine finalizzate a gioco acquatico, in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, devono essere convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.

Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni già indicate per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto, si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
Gli impianti di aerazione, ventilazione e climatizzazione delle piscine coperte dovranno continuare a garantire i parametri previsti dall’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 16/01/2003, quando tecnicamente possibile dovrà essere chiuso e disattivato il ricircolo dell’aria. In tutte le altre sezioni gli impianti di climatizzazione non dovranno prevedere il ricircolo dell’aria e dovrà essere privilegiato il ricambio d’aria naturale.

9. Procedure

Le misure previste da queste linee guida e dalle linee guida nazionali vanno integrate nel documento di autocontrollo, in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2; si suggerisce la predisposizione di un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività e l’annotazione delle azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese, includendo ad esempio data, orari, pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, etc.

10. Attività, Formazione e informazione del personale

Le attività manutentive e di normale gestione, relative agli impianti e apparati di trattamento dell’acqua di piscina, dovranno essere svolte nelle condizioni previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli Ambienti di lavoro, fra il Governo e le parti sociali” del 24/04/2020.

L’impresa titolare dell’impianto natatorio o di piscina/e provvederà a formare ed informare il proprio personale sui contenuti del presente documento e sulle eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

Si raccomanda la responsabilizzazione del personale riguardo al fatto che in caso di temperatura superiore a 37,5 °C e sintomatologia simil influenzale non ci si deve recare al lavoro ma si deve rimanere al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Servizio di salvamento/assistenza bagnanti

Gli addetti al salvamento/assistenti bagnanti mantengono le funzioni e i compiti afferenti la vigilanza e la sicurezza nella vasca e negli spazi perimetrali, garantendo la presenza per tutto l’orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dalla DGR 1092/2005, dal DM18/03/1996.

B) PISCINE RICETTIVE, TURISTICHE E AGRITURISTICHE

Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni riportate nella DGR 1092/2005 per le piscine a2.2 coordinate con le indicazioni del presente documento nella parte A), opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.

Distanze interpersonali

Devono essere rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, senza mai derogare alle distanze consentite, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni nazionali.
Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al Responsabile della piscina alcuna verifica in merito.

Servizio di salvamento/assistenza bagnanti

Il personale addetto a interventi di pronto soccorso o gli assistenti bagnanti dove previsti, mantengono le funzioni e i compiti afferenti la vigilanza e la sicurezza nella vasca e negli spazi perimetrali, garantendo la presenza per tutto l’orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dalla DGR 1092/2005, dal DM18/03/1996, contribuiscono alle informazioni, al monitoraggio e al controllo anche in riferimento alle disposizioni di queste linee guida.

Comportamenti individuali

Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli ospiti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.
A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di dépliant, cartelli, social media ecc.), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto.

Nell’utilizzo delle vasche attrezzate per attività sportive o comunque inserite nelle strutture sportive, regolamentate FIN, FINA, CONI, ecc. (quali ad esempio per il nuoto, l’addestramento al nuoto, tuffi, ecc…), per attività acquatiche non atletiche o per usi non rientranti nelle attività sportive propriamente dette (agonistiche o non, oppure facenti parte a specifiche attività di società sportive e/o circoli sportivi, affiliati o non ad alcun organismo sportivo riconosciuto), valgono tutte le considerazioni generali e specifiche riportate nei precedenti paragrafi per l’accesso al pubblico indifferenziato a pagamento o ospite, socio, cliente di attività o esercizi aperti al pubblico.

Per tutte le attività sportive propriamente dette, invece, si deve fare riferimento alle specifiche Linee Guida per l’emergenza COVID, contenenti le misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina, delle Federazioni Sportive Nazionali o simili, in rif. all’art. 1 comma 1, lettera g del DPCM 17/05/2020.

C) PISCINE SPORTIVE E STRUTTURE CON VASCHE PER ATTIVITA’ SPORTIVA REGOLAMENTATA

Fatto salvo quanto sopra, anche durante le attività sportive di tutte le discipline, svolte nelle strutture o nelle vasche attrezzate per l’attività sportiva, si devono comunque rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale, senza mai derogare alle distanze consentite, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni nazionali.

Fino a diverse disposizioni nazionali deve essere disposto il divieto di accesso del pubblico alle tribune, nonché il divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

In tutte le piscine private di categoria B, anche in dotazione a case e appartamenti di vacanza per uso privato o affittati a scopo turistico, e loro aree di pertinenza (solarium, piano vasca, ecc.), si devono rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, senza mai derogare alle distanze consentite, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni nazionali.

Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale, per cui non compete al Responsabile della piscina alcuna verifica in merito.

Quando queste vasche o piscine sono accessibili a più persone, non conviventi e/o non facenti parti al nucleo famigliare ristretto, in linea generale e dove tecnicamente applicabili devono essere rispettate le indicazioni già fornite nel paragrafo A) e B) di queste linee guida regionali.

Nelle case o appartamenti dati in affitto a scopo turistico, le responsabilità d’informazione e comunicazione, controllo, gestione degli spazi e sanificazione fra un ospite e l’altro sono a carico del proprietario o dell’agenzia di affitto.

Nei condomini le funzioni tipiche del responsabile di piscina e del responsabile degli impianti tecnologici, anche per le misure di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID, sono a carico dell’amministratore condominiale, dove previsto per legge.

  •   Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2.
  •   Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS-COV-2.

D) PISCINE A USO PRIVATO DI CONDOMINI E ABITAZIONI

In tutte le piscine private di categoria B, anche in dotazione a case e appartamenti di vacanza per uso privato o affittati a scopo turistico, e loro aree di pertinenza (solarium, piano vasca, ecc.), si devono rispettare le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, senza mai derogare alle distanze consentite, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni nazionali.

Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale, per cui non compete al Responsabile della piscina alcuna verifica in merito.

Quando queste vasche o piscine sono accessibili a più persone, non conviventi e/o non facenti parti al nucleo famigliare ristretto, in linea generale e dove tecnicamente applicabili devono essere rispettate le indicazioni già fornite nel paragrafo A) e B) di queste linee guida regionali.

Nelle case o appartamenti dati in affitto a scopo turistico, le responsabilità d’informazione e comunicazione, controllo, gestione degli spazi e sanificazione fra un ospite e l’altro sono a carico del proprietario o dell’agenzia di affitto.

Nei condomini le funzioni tipiche del responsabile di piscina e del responsabile degli impianti tecnologici, anche per le misure di sicurezza da adottare per l’emergenza COVID, sono a carico dell’amministratore condominiale, dove previsto per legge.