Massimiliano Pompignoli

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DELLE PRO LOCO PER L’ANNO 2020




LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la L.R. 25 marzo 2016, n. 5, concernente “Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della Legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “pro-loco”)”, ed in particolare l’art. 7 comma 2, che prevede che la Giunta regionale disciplini con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all’articolo 3 della medesima legge;

     Viste inoltre:

 la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”;

 la propria deliberazione n. 1149 in data 2/08/2017, concernente: “L.R. n. 4/16 e s.m. – art. 5 e art. 8 – Approvazione delle Linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica”;

 la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)” e s.m.;

 la propria deliberazione n. 1007 in data 27/07/2015, concernente: “Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014” e succ. mod.;

Richiamati:

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

 le LL.RR. nn. 29, 30 e 31 del 10/12/2019;

 la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio

pagina 2 di 18

finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia- Romagna 2020-2022”;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando per la concessione dei contributi previsti dal citato art. 7 comma 2 della L.R. n. 5/2016, dando atto che la disponibilità sul Capitolo di competenza, n. 25668, ammonta per l’anno 2020 ad Euro 200.000,00;

     Visti inoltre:
  •    la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia- Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni;
  •    il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26, comma 1;
  •    la propria deliberazione n. 83 del 21/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020- 2022”;
         Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
    
  • –  n. 468/2017, n. 975/2017 e n. 1059/2018;
  • –  n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod., per quanto applicabile;Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
         Vista la determinazione dirigenziale n. 2373/2018;
    

    Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

         Dato atto dei pareri allegati;
    

    Su proposta dell’Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

pagina 3 di 18

A voti unanimi e palesi

DELIBER A

  1. di approvare il Bando per la concessione dei contributi di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 5/2016 per l’anno 2020, nonché il fac-simile per la compilazione della relativa domanda (Mod. 1), di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico.

     

    ALLEGATO A

    L.R. n. 5/2016 – Bando 2020 per la concessione dei contributi di cui all’art. 7, comma 2

    In attuazione dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 5/2016, sono concessi contributi finalizzati al sostegno delle Associazioni Pro Loco (di seguito Pro Loco) con sede nel territorio regionale, a fronte della realizzazione di qualificati programmi relativi alle attività di cui all’art. 3 della medesima legge.

    1. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

    Possono fare domanda di contributo esclusivamente le Pro Loco, aventi sede nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 (deliberazione di Giunta regionale n. 1007/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 255/2017), consultabile al link https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione- sociale.asp, selezionando la voce “Pro loco”.

    Le Pro Loco, per poter presentare domanda, dovranno aggregarsi mediante scrittura privata che contenga:

    •   l’elenco delle Pro Loco partecipanti all’aggregazione, in numero non inferiore a 4, con l’indicazione, per ognuna, dell’avvenuta iscrizione alla sezione speciale del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002. Nel caso in cui anche una sola Pro Loco facente parte dell’aggregazione non risulti iscritta alla sezione speciale del citato Registro (art. 4 L.R. 34/2002), la domanda di contributo è inammissibile;
    •   l’individuazione di una Pro Loco capofila che presenterà la domanda di contributo per conto dell’aggregazione, e che sarà l’unica referente per la tenuta dei rapporti con la Regione ed il soggetto a cui la Regione liquiderà il contributo concesso;
    •   l’indicazione, nel caso siano presenti, delle Pro Loco aderenti all’aggregazione che hanno sede ed operano sul territorio appenninico, in aree di pregio ambientale o in aree interne.

      Ogni Pro Loco potrà fare parte di una sola aggregazione, e presentare una sola domanda di contributo.

    2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

    La domanda, redatta utilizzando l’allegato Mod. 1, deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC) della Pro Loco capofila dell’aggregazione, all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre il 31 agosto 2020. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

    È possibile inviare la domanda anche attraverso la PEC di un soggetto terzo, purché sia a ciò appositamente delegato nella domanda stessa, nonché delegato al ricevimento di tutte le successive comunicazioni che saranno inviate dalla Regione Emilia-Romagna al richiedente il contributo.

    Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “Bando L.R. n. 5/2016 – Contributi regionali ai programmi di attività presentati da Pro Loco per l’anno 2020”.

    La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Pro Loco capofila dell’aggregazione e presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

    Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000 e s.m., nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/1982.

    In caso di firma autografa, è obbligatorio, pena inammissibilità della domanda, allegare copia

    fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

    L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

    Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in formato PDF:

     il programma di attività, comprensivo di apposito piano finanziario, strutturato secondo le disposizioni del presente bando;

    pagina 5 di 18

     copia dell’accordo sottoscritto tra le Associazioni Pro Loco partecipanti all’aggregazione.

    3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

    Costituiscono motivo di esclusione:

    1. a)  la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quello stabilito al paragrafo 2;
    2. b)  la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell’associazione richiedente;
    3. c)  la mancata presentazione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità del firmatario, in caso di sottoscrizione autografa;
    4. d)  la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1.

    Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 7.

    4. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA, TEMPI DI REALIZZAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

    Il programma di attività dovrà avere un budget previsionale di spesa non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 50.000,00 (i programmi di importo superiore a euro 50.000,00 dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da uno stralcio funzionale e relativo piano finanziario dell’importo massimo di euro 50.000,00), e dovrà riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività:

    •   attività di valorizzazione/promozione dei prodotti e servizi turistici strategici per il territorio di appartenenza;
    •   attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale;
    •   attività di promozione dei prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia del territorio di

      riferimento;

    •   attività legata all’organizzazione di eventi propedeutici alla valorizzazione sociale, culturale e turistica;
    •   attività ricreative ed educative indirizzate in particolare ai bambini e ai giovani, imperniate su corsi/seminari/incontri finalizzati alla conoscenza del territorio e delle sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri “ambasciatori territoriali”;
    •   attività di sviluppo della capacità ospitale di comunità attraverso la realizzazione di progetti propedeutici alla costruzione di sistemi innovativi di diffusione delle informazioni territoriali.

      Il programma di attività dovrà descrivere dettagliatamente gli interventi previsti per l’attuazione di ciascuna delle attività sopra riportate che si intende realizzare, esplicitare gli obiettivi che intende raggiungere, e dovrà essere accompagnato da un piano finanziario riportante il budget previsionale. A titolo di esempio, si precisa che un mero elenco di eventi/manifestazioni, riconducibile ad un calendario, non si configura come “programma” e di conseguenza non è ammissibile.

      Sono ammissibili spese per attività svolte esclusivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 per la realizzazione dei programmi presentati, che siano state fatturate e pagate a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Non sono in alcun caso ammesse proroghe temporali dei suddetti termini.

      Le fatture (o titoli di spesa equivalenti) dovranno essere intestate e pagate dalla Pro Loco capofila e beneficiaria del contributo regionale. Sono ammissibili anche le spese fatturate dai fornitori alle Pro Loco facenti parte dell’aggregazione di riferimento e da esse regolarmente pagate, solo nel caso in cui le citate fatture siano riferite esclusivamente a spese per servizi/attività rientranti nel programma presentato alla Regione; all’atto della rendicontazione, tali fatture devono essere ben identificate e giustificate nella relazione descrittiva di cui al punto a) del paragrafo 9. al fine di desumerne chiaramente l’attinenza al programma presentato alla Regione; tali fatture devono riportare obbligatoriamente nella causale, pena la non ammissibilità, la dicitura “Spese relative al Programma 2020 presentato alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 5/2016”.

      Per quanto riguarda l’ammissibilità di determinate tipologie di spesa:

       le spese per omaggi, gadget, premi quali coppe, trofei, targhe, ecc. potranno essere ammesse per un importo totale non superiore a € 3.000,00;

    pagina 6 di 18

    •   le spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, sviluppo e verifica dei risultati del programma, comprensive anche delle spese per gli adempimenti in materia di sicurezza nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici, nonché per la realizzazione di materiale in formato video che illustri gli interventi realizzati, che potrà essere allegata alla relazione descrittiva finale come prevista al successivo Paragrafo 9., sono ammissibili nella misura massima del 30% dell’importo risultante da tutte le altre voci di spesa, ad esclusione delle spese forfettarie di cui al seguente alinea;
    •   sono ammissibili spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 10% dell’importo risultante da tutte le altre voci di spesa, ad esclusione delle spese per progettazione, sviluppo e verifica dei risultati del programma di cui al precedente alinea; tali spese non dovranno essere certificate da presentazione di titoli di spesa.

    Non

     

       

     

      

    sono comunque ammissibili spese:

    per gli investimenti e/o l’acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi hardware;

    sostenute per l’acquisto di beni/materie prime il cui utilizzo generi un ricavo/entrata finanziaria, quali ad esempio prodotti alimentari utilizzati per la produzione di pasti somministrati dietro pagamento;

    per le attività non attinenti le finalità del presente bando;

    per qualsiasi tipo di autofatturazione;

    i cui pagamenti sono attuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;

    per consulenze prestate da soggetti che ricoprono cariche sociali presso le Pro Loco aderenti all’aggregazione, né da loro dipendenti o collaboratori;

    per attività retribuite svolte da soggetti che ricoprono cariche sociali con potere di firma (apicali) nelle Pro Loco aderenti all’aggregazione, in considerazione della loro funzione istituzionale;

    per bolli, registrazioni, imposte, tasse, diritti SIAE, tributi di qualsiasi genere (ad esclusione dell’IVA quando costituisce un costo per il soggetto beneficiario);

    per qualsiasi tipologia di personale e/o collaboratore;

    i cui pagamenti sono effettuati in contante, per cassa o in qualsiasi altra forma non autorizzata dal presente bando;

    le spese amministrative e di gestione; per consumi di utenze;

    le spese sostenute per l’acquisto di beni/materie prime il cui utilizzo generi un ricavo/entrata finanziaria;

    le spese non supportate da regolare fattura o titolo di spesa equivalente.

    5. MISURA DEI CONTRIBUTI E CUMULABILITA’
    Il contributo non potrà superare la soglia dell’80% della spesa ammessa e sarà definito secondo il

    seguente sistema:

    •   Programmi con valutazione da 100 a 70 = contributo fino al 80%
    •   Programmi con valutazione da 69 a 50 = contributo fino al 60%
    •   Programmi con valutazione da 49 a 0 = Non ammissibile a contributo.

      Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi pubblici fino al 100% della spesa ammissibile.

    6. CRITERI DI VALUTAZIONE
    Per esprimere il giudizio di valutazione del programma si utilizzano i parametri di seguito descritti:

     Tipologia di prodotti turistici individuati e valore del programma:

    il parametro ha la finalità di valorizzare gli interventi a sostegno di ben individuati prodotti turistici ed elementi territoriali (quali itinerari, cammini, ecc…), con particolare rilievo ai territori appenninici, alle aree di pregio ambientale, alle aree interne e alle azioni ambientalmente e socialmente sostenibili. Sarà inoltre valutata la coerenza e completezza del programma, determinata dalla relazione esistente tra obiettivi, prodotti turistici, azioni da realizzare e costi previsionali, con riguardo alle attività elencate al Paragrafo 4 del presente bando.

    pagina 7 di 18

     Sviluppo di attività innovative:
    il parametro ha la finalità di riconoscere particolare valore a quei programmi che si distinguono per la

    capacità di inserire elementi di innovatività nell’offerta territoriale di riferimento.

     Livello di diffusione territoriale ed integrazione:

    il parametro mira ad individuare il potenziale valore aggiunto che il programma di attività dell’aggregazione di Pro Loco può apportare al territorio rappresentato, anche con riferimento al livello di integrazione dei prodotti/servizi ed al coinvolgimento di aree territoriali omogenee dal punto di vista delle caratteristiche geografiche, morfologico-ambientali (con particolare attenzione ai territori appenninici, alle aree di pregio ambientale, alle aree interne), delle tipicità enogastronomiche.

     Livello di sinergia organizzativa con Enti locali:
    il parametro valuta il livello di collaborazione operativa e le sinergie attivate con gli Enti locali di

    riferimento, che rappresentano un valore aggiunto ed un rafforzamento delle attività.

     Livello di sinergia organizzativa con le strutture associative delle Pro Loco di livello regionale:

    il parametro valuta il livello di collaborazione operativa e le sinergie attivate con le strutture associative delle Pro Loco di livello regionale, che rappresentano un valore aggiunto ed un rafforzamento delle attività.

     Coerenza con le Linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica approvate con D.G.R. n. 1149/2017:

    con tale parametro si valuta la coerenza del programma con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico regionale; gli elementi di connessione presenti dovranno essere ben esposti nell’ambito del programma presentato.

    La valutazione sarà effettuata assegnando un punteggio ad ogni parametro di valutazione, nel limite del punteggio massimo assegnabile come da tabella seguente:

    Parametro

    Punteggio massimo assegnabile

    Tipologia di prodotti turistici individuati e valore del programma

    25

    Sviluppo di attività innovative

    15

    Livello di diffusione territoriale ed integrazione

    20

    Livello di sinergia organizzativa con Enti locali

    15

    Livello di sinergia organizzativa con le strutture associative delle Pro Loco di livello regionale

    15

    Coerenza con le Linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica approvate con D.G.R. n. 1149/2017

    10

    TOTALE

    100

    7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

    L’istruttoria amministrativa viene effettuata dal Servizio regionale competente, che provvede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste, mentre la valutazione tecnica dei programmi presentati viene effettuata da un apposito Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa, così composto:

    •   il Coordinatore del Nucleo, individuato tra i dirigenti e le posizioni organizzative appartenenti alla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;
    •   un collaboratore appartenente al Servizio Turismo, Commercio e Sport;
    •   un collaboratore designato da Unioncamere Emilia-Romagna.

      Terminata la fase istruttoria e di valutazione, il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo, tenuto conto della proposta di graduatoria dei programmi predisposta dal Nucleo di valutazione e delle risultanze dell’istruttoria amministrativa, dispone con proprio atto la concessione dei

    pagina 8 di 18

    contributi e il relativo impegno sull’apposito capitolo di bilancio.

    In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuali documentazioni.

    Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. dell’art.10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

    Il programma regionale contenente l’elenco dei programmi ammessi, finanziati ed esclusi, verrà pubblicato sul B.U.R.E.R.T. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell’esito della richiesta presentata con l’indicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e successive modificazioni, qualora opportuna, del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell’Amministrazione procedente.

    Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), struttura presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

    La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

    8. MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGRAMMA
    Non sono ammesse variazioni sostanziali al programma ammesso a contributo, se non

    preventivamente richieste e approvate dalla Regione.

    La richiesta, adeguatamente motivata e riportante le differenze rispetto al programma originario, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Pro Loco capofila dell’aggregazione.

    In ogni caso dovranno essere mantenuti inalterati gli obiettivi originari del programma presentato.

    Eventuali importi superiori, necessari a seguito della variazione per la realizzazione del programma, non potranno comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile.

    Non sono ammesse proroghe temporali per la realizzazione e rendicontazione del programma.

    9. TERMINE E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

    La liquidazione del saldo del contributo concesso avviene a seguito dell’invio alla Regione, entro il 20 febbraio 2021, della documentazione di cui alle seguenti lettere a) e b) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, e con raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Turismo, Commercio e Sport, Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna, entro la medesima data, della restante documentazione:

    1. a)  relazione descrittiva delle attività svolte per la realizzazione del programma ammesso a contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Pro Loco beneficiaria del contributo, capofila dell’aggregazione; la relazione potrà essere corredata da materiale in formato video che illustri gli interventi realizzati, eventualmente da divulgare sugli idonei canali web della Regione;
    2. b)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della Pro Loco capofila dell’aggregazione con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, secondo il modello che sarà appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi, riportante l’elenco di tutti i titoli di spesa fiscalmente validi, con riferimento alle spese sostenute e regolarmente pagate;
    3. c)  copia dei titoli di spesa riportati nell’elenco di cui al precedente punto b), intestati alle Pro Loco aderenti all’aggregazione;
    4. d)  documenti a dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati, quali: contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi del documento di spesa – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al consulente – ricevuta bancaria riportante gli estremi del documento di spesa – ecc. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla copia dell’estratto conto

    pagina 9 di 18

    bancario, dal quale si evinca l’addebito della spesa. Si precisa che non sono ammissibili i pagamenti in contanti;

    e) materiali prodotti, a dimostrazione dell’attività svolta.

    Ulteriori indicazioni, nonché i fac simili di modulistica per la rendicontazione del programma, potranno essere forniti in sede di concessione del contributo.

    Non sono in alcun caso ammesse proroghe temporali dei termini previsti per la trasmissione

    della rendicontazione finale.

    La struttura regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la rendicontazione presentata.

    La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità dell’attività realizzata a quella prevista e approvata. L’entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora la spesa rendicontata ammissibile a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata ammessa a contributo in fase di concessione.

    I programmi che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga raggiunto almeno il 50% della spesa ammessa.

    La liquidazione del saldo del contributo concesso verrà disposta con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di turismo.

    Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

    Le associazioni Pro Loco aderenti alle aggregazioni sono tenute, per almeno 3 anni successivi all’erogazione del saldo del contributo, alla conservazione di tutti i documenti contabili e giustificativi di spesa nonché di tutta la documentazione relativa all’attività finanziata.

    10. CONTROLLI

    La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino ai 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare:

    • –  il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo;
    • –  la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;
    • –  che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

      I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

    11. REVOCA DEI CONTRIBUTI

    Il contributo è revocato, qualora:

    1. a)  l’attività non sia rendicontata entro il termine previsto al paragrafo 9 del presente bando;
    2. b)  se la spesa rendicontata ammessa per il programma realizzato risulta inferiore al 50% della spesa ammessa a contributo;
    3. c)  il programma sia realizzato in modo sostanzialmente difforme da quello approvato;
    4. d)  dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme

      restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000;

    5. e)  in tutti gli altri casi individuati dal bando.

    12. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. N. 33/2013

    Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e delle attività agevolate sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

    pagina 10 di 18

    13. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN CAPO AL BENEFICIARIO

    I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge n. 124/2017.